In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (a seguire “Normativa Whistleblowing”).
Nel rispetto della Normativa Whistleblowing, Banor Sim S.p.A. (di seguito “Società”) ha attivato specifici canali di segnalazione interna e adottato una Procedura per la gestione delle segnalazioni (di seguito “Procedura Whistleblowing”).
Banor assicura la riservatezza delle informazioni ricevute e utilizza modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante nonché l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati.
Colui che desidera effettuare una segnalazione può inoltrare la propria segnalazione attraverso i seguenti canali.
Canali interni di segnalazione resi disponibili dalla Società:
- piattaforma informatica Whistleblowing (nel seguito la “Piattaforma”): sistema informatico dedicato e disponibile al seguente link “Invia una segnalazione”;
- segnalazione in forma orale: da inoltrare attraverso il sistema di messagistica vocale presente nella Piattaforma;
- incontro diretto: su richiesta del segnalante inoltrata tramite la Piattaforma. Il soggetto destinatario fissa un incontro diretto, entro un termine ragionevole;
- in forma cartacea a mezzo posta ordinaria che riporti la dicitura “Riservata” indirizzata a:
Organismo di Vigilanza di Banor SIM S.p.A.
Via Dante, 15 – 20123 Milano
Canali esterni e divulgazione pubblica
È possibile comunicare le violazioni e gli illeciti secondo la Normativa Whistleblowing anche ricorrendo ad altre modalità, diverse dai canali interni resi disponibili dalla Società, ma solo ove ricorrano determinati presupposti.
- Anac
Il segnalante può procedere alla segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei seguenti casi:
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- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alle prescrizioni di legge;
- la segnalazione interna è già stata effettuata senza che la stessa abbia avuto seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Autorità di vigilanza competenti sulla SIM
Banca d’Italia e Consob, secondo le modalità previste sui rispettivi siti internet, ove le segnalazioni si riferiscano a presunte violazioni o illeciti delle norme del Tuf nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
- Divulgazione pubblica
Il segnalante può procedere alla segnalazione attraverso la divulgazione pubblica ossia tramite la stampa, mezzi elettronici o messi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla normativa Whistleblowing ove ricorra una delle seguenti condizioni:- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla Normativa Whistleblowing, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.